Digital Rights Management : il commercio delle informazioni digitali tra contratto e diritto d'autore
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La fruizione dell’informazione passa sempre piu attraverso le tecnologie digitali. Cio che ieri poteva essere rappresentato e comunicato solo con la carta, il vinile o le onde radio, oggi puo essere tradotto in codice binario e diffuso attraverso le reti digitali. Alla mera traduzione in codice binario si associano software (cioe altro codice binario) ed hardware (cioe apparecchi tangibili) con funzioni in grado di gestire ogni passaggio della produzione e distribuzione dell’informazione digitale. Alcune di queste funzioni perseguono uno scopo non nuovo: la protezione della proprieta intellettuale (in particolare, del diritto d’autore) sull’informazione. Le nuove protezioni tecnologiche, pero, non si limitano ad impedire all’utente la copia del contenuto digitale. Esse, piuttosto, sono in grado di conformare l’uso dell’informazione. In altre parole, le tecnologie digitali consentono di predeterminare come, dove e quando l’informazione potra essere fruita. Ad esempio, e possibile confezionare un file di testo, decidendo preventivamente se l’utente potra solo leggerlo, o potra anche modificarlo, copiarlo e stamparlo. Alcune di queste tecnologie sono a disposizione di tutti. Ma le maggiori imprese titolari dei diritti di proprieta intellettuale sulle opere digitali, in collaborazione con alcune imprese produttrici di hardware e software, stanno costruendo e diffondendo tecnologie di gestione e protezione dell’informazione, che l’utente, dotato di medie abilita informatiche, e in grado di controllare solo in minima parte. Queste tecnologie sono attualmente conosciute con la locuzione «Digital Rights Management» (DRM). I sistemi di DRM sono complessi (sono cioe composti di vari elementi hardware e software), ubiquitari (possono far leva su Internet, ma ne possono anche prescindere), e mutanti (sono, come tutte le tecnologie digitali, soggetti ad aggiornamenti e ‘miglioramenti’ che si susseguono a breve distanza di tempo). Sebbene i sistemi di DRM non convergano su standard universali, essi sono gia presenti sui nostri computer, Personal Digital Assistent (cioe, computer palmari), telefoni e televisioni digitali.Quali sono le implicazioni giuridiche del DRM?
Un modo per cercare di rispondere a questa domanda e guardare al contratto. Attualmente, infatti, i sistemi di DRM sono prevalentemente utilizzati per commercializzare contenuti digitali prodotti dall’industria dell’intrattenimento. In questa prospettiva, il DRM e, innanzitutto, uno strumento per il governo di operazioni economiche, che avvengono sul mercato delle informazioni digitali (ad esempio, un acquisto di un file musicale attraverso Internet). Ma possiamo dire di trovarci di fronte ad un contratto simile a quello descritto dalle regole del codice civile? Di la dalla risposta a questo secondo quesito, la quale costituisce uno degli obiettivi finali della riflessione, e possibile prendere le mosse dall’assunto che nell’operazione economica presidiata da un sistema di DRM si fronteggiano soggetti con diverso potere contrattuale. Vi e, da una parte, chi ha il controllo della tecnologia, dall’altra, chi e un mero fruitore della stessa. Dunque, al tema del DRM si puo guardare dalla prospettiva della teoria della disparita di potere contrattuale. E l’intenzione di questo lavoro, il quale prende come punto di riferimento il contesto dove il DRM e oggi maggiormente diffuso, cioe il mercato in rete delle opere (o meglio, delle informazioni) digitali.
Nel primo capitolo, dopo alcuni chiarimenti sulla terminologia di riferimento, si offrira una descrizione dei business models, delle tecnologie, e della prassi.
Nel secondo capitolo si cerchera di dimostrare che il potere tecnologico connesso ai sistemi di DRM e un fattore di potere contrattuale, e che tale potere contrattuale ha implicazioni giuridiche, le quali vanno molto oltre l’apparente semplicita dell’operazione economica: prezzo contro fruizione dell’informazione. Contraccolpi di questo potere contrattuale si risentono almeno sul piano del diritto d’autore, della privacy, dell’autotutela privata, della formazione del contratto, dell’antitrust. Nel terzo capitolo si discuteranno le regole di governo del DRM, in particolare quelle che si pongono all’incrocio tra contratto e diritto d’autore. Si prenderanno le mosse dal sistema delle fonti nel principale contesto di riferimento del DRM: Internet. Si tratteranno le recenti leggi statunitensi ed europee sulle misure tecnologiche di protezione delle opere digitali, le quali, in buona sostanza, avallano il potere contrattuale derivante dal DRM. Si discutera criticamente del rapporto che esiste tra controllo privato dell’informazione digitale e criterio dell’efficienza. Si guardera infine alla possibilita di incorporare nel DRM, e piu in generale in tecnologie di questo genere, regole e principi finalizzati alla limitazione del potere contrattuale e del controllo privato dell’informazione. Il lavoro si chiude guardando al DRM come esempio paradigmatico dei problemi posti dal diritto dell’era digitale, al fine di trarre alcune conclusioni sulla c.d. tecnologicizzazione del contratto e del diritto d’autore. Lo spirito che permea il ragionamento racchiuso nelle pagine seguenti non e il misoneismo o la demonizzazione di nuovi scenari tecnologici, ma l’invito ad una maggiore comprensione delle regole che scaturiscono dalla crescente complessita degli strumenti digitali.